Descrizione
A Chi è rivolto
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Esenzioni
Per l'anno 2024, oltre alle esenzioni previste dalla normativa IMU, non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:
- Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Modifica riduzione IMU estero
Per l’anno 2024 è ridotta al 50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU allegando documentazione.
Per le abitazioni affittate a canone concordato vige la riduzione del 25% dell’aliquota prevista per altri immobili
Le aliquote per l'anno 2024 sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 13/03/2024 che ha confermato le aliquote 2023.
Come Pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D823):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante la piattaforma PagoPA
L’imposta non è dovuta se il totale annuo è uguale o inferiore a €. 2,50. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
La dichiarazione IMU per l’anno 2024, nei casi previsti per legge, si deve presentare o, in alternativa, trasmettere in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2025.
Per ogni altro dato non previsto nel presente comunicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
ATTIVITA DI SPORTELLO
Si precisa che il calcolo verrà effettuato esclusivamente sulla base dei documenti e delle informazioni forniti allo sportello al momento della richiesta di erogazione del servizio e che il Comune non potrà pertanto essere ritenuto responsabile di eventuali errori nel calcolo delle imposte dovute.
Presso il Comune di Furci lo sportello sarà attivo:
dal lunedi al venerdi’ dalle ore 11:00 alle 13:30 e il lunedi e giovedi dalle ore 16:30 alle 19:00
Calcola l'imposta I.M.U dovuta direttamente da qui
Scadenze
acconto 17 giugno 2024 / saldo 16 dicembre 2024
In allegato: l'avviso, la copia della delibera di consiglio, il pdf editabile e la guida per il calcolo online
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2024, 18:51